PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 1o agosto 2003, n. 206, le parole da: «nonché dagli enti» fino a: «della Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, nonché dagli istituti degli enti di culto dotati di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1159».
      2. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 1o agosto 2003, n. 206, dopo le parole: «Agli oneri derivanti dal comma 2» sono inserite le seguenti: «e destinati al sostegno della funzione educativa e sociale svolta dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa».
      3. All'articolo 2 della legge 1o agosto 2003, n. 206, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2 e destinati al sostegno della funzione educativa e sociale svolta dagli istituti di enti di culto dotati di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, si provvede utilizzando una quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale a tale scopo vincolata».